1. La decorazione di cui all'articolo 1 è di grado unico, e la descrizione analitica è riportata nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
2. Al fine di tributare un riconoscimento visibile per il numero di donazioni effettuate, la decorazione porta sovrapposte, in posizione centrale sul nastro di sostegno e sul nastrino da uniforme, stellette