Art. 2.

      1. La decorazione di cui all'articolo 1 è di grado unico, e la descrizione analitica è riportata nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. Al fine di tributare un riconoscimento visibile per il numero di donazioni effettuate, la decorazione porta sovrapposte, in posizione centrale sul nastro di sostegno e sul nastrino da uniforme, stellette

 

Pag. 7

a cinque punte di numero e colore diverso. Il nastro, il nastrino da uniforme, nonché i vari tipi e numeri di stellette sono descritti nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
      3. I riconoscimenti della classe superiore sostituiscono quelli della classe inferiore.